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Statuto

Art.1- Costituzione e Sede

  1. È Costituita una fondazione denominata “Sardegna Isola del Romanico” – (d’ora in vanti Fondazione).
  2. La Fondazione ha personalità giuridica e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.
  3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, sostenitori, dipendenti e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo.
  4. La Fondazione avrà durata illimitata.

Articolo 2 – Sede, delegazioni e uffici.

  1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Santa Giusta (OR), via Giovanni XXIII.
  2. Eventuali variazioni di sede nell’ambito dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza particolari formalità, salvo la tempestiva comunicazione al Fondatore e agli Organismi competenti. Il trasferimento in un altro Comune richiede la modifica dello statuto, quindi atto pubblico redatto dal notaio.
  3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di sviluppo alla Fondazione.

Articolo 3 – Finalità culturali

  1. La Fondazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale. Essa ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La Fondazione esercita in via esclusiva attività̀ di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha, in particolare, quale scopo principale quello di sostenere, valorizzare e promuovere il vasto patrimonio storico, culturale e paesaggistico, che contraddistingue il Romanico in Sardegna, in collaborazione con gli Enti Locali, le Autorità Religiose, le Soprintendenze, le Università, la Regione Autonoma della Sardegna attraverso i suoi Assessorati competenti, le scuole, le imprese, i soggetti incaricati della gestione dei monumenti del Romanico.
  2. La Fondazione favorirà lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio in cui opera valorizzando le risorse endogene e il capitale umano. Per tali fini la Fondazione promuoverà la formazione e attiverà il coordinamento dell'offerta di servizi e di iniziative esistenti, coinvolgerà gli enti del terzo settore, sosterrà le iniziative utili al perseguimento dell’attività istituzionale della Fondazione; curerà l'organizzazione di eventi, la promozione e la comunicazione. In particolare essa svolgerà attività istituzionali relative:
    • alla promozione dei benefici individuali, collettivi, sociali ed economici derivanti dalla valorizzazione dei giacimenti culturali della Sardegna;
    • alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, storico e paesaggistico in particolare del Romanico Sardo e del periodo medievale;
    • alla fruibilità dell’Itinerario Turistico Religioso del Romanico in Sardegna anche attraverso la realizzazione di interventi per rendere percorribili a piedi, l’intero itinerario anche con l’impiego di percorsi alternativi, alla realizzazione della segnaletica essenziale e alla implementazione di attività promozionali;
    • alla realizzazione di opere e interventi anche strutturali per il completamente della fruibilità dell’itinerario turistico religioso del Romanico in bicicletta e a cavallo;
    • alla implementazione di dispositivi e pubblicazione della guida, delle cartografie e delle tracce GPS relative all’intero itinerario;
    • alla gestione delle procedure di gestione delle “credenziali” quale documento sul quale attestare l’avvenuto percorso dei pellegrini-escursionisti promuovendone il corretto utilizzo mediante l’adozione di un apposito disciplinare;
    • alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e del paesaggio;
    • all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    • all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
    • agli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con particolare riferimento all’immenso patrimonio monumentale del Romancio in Sardegna;
    • al sostegno delle attività di ricerca storica e culturale del periodo Romanico attraverso la promozione di programmi e progetti in collaborazione con le scuole, le Università, la Regione Autonoma della Sardegna, e gli enti locali territoriali;
    • la promozione e gestione di progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Internazionali anche attraverso la creazione di reti di partenariato multilivello con l’obbiettivo di concorre a programmi, misure e finanziamenti promossi da enti sovraordinati quali: Unione di Comuni, Comunità Montane, Provincie, Regione, Ministeri, Unione Europea e entità Internazionali pubbliche e private;
    • la promozione, progettazione e gestione di interventi e strutture di valorizzazione culturale: mostre, musei, laboratori, itinerari politematici ed eventi;
    • l’adesione a reti e circuiti locali, regionali, nazionali e internazionali attinenti alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso in particolare attraverso l’iscrizione ad appositi registri dei cammini religiosi e dello spirito e dei siti di interesse culturale;
    • la promozione e gestione di interventi di formazione finalizzati alla crescita culturale e la divulgazione del patrimonio storico culturale e alla definizione di una rete capillare per la fruibilità dei siti del Parco Monumentale del Romanico in Sardegna;
    • la promozione, definizione e gestione di progetti complessi per la tutela, messa in sicurezza e fruibilità anche da parte dei diversamente abili del considerevole patrimonio storico- culturale del Romanico in Sardegna.
  3. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
    • la migliore fruizione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e delle attività museali, teatrali e musicali;
    • l’elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche;
    • il coordinamento, la promozione e/o la gestione integrata del sistema culturale dei Comuni della rete del Romanico inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva;
    • l’organizzazione di mostre, manifestazioni culturali nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
    • l’ideazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di programmi e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell’ambito del territorio;
    • l’organizzazione di eventi, concorsi, borse di studio e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
    • l’organizzazione di itinerari cammini dello spirito, individuati mediante la connessione fra beni culturali, ambientali e paesaggistici diversi;
    • la gestione di interventi di restauro del patrimonio artistico conservati nei monumenti e nei musei;
    • la gestione di interventi di ristrutturazione edilizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione dei monumenti e degli spazi circostanti.

 

Articolo 4 – Finalità turistiche

  1. La Fondazione persegue finalità di promozione della vasta rete di Monumenti del Romanico in Sardegna e della loro immagine, a livello nazionale e internazionale, l’attrazione e la canalizzazione del turismo verso i territori detentori del patrimonio storico – culturale del Romanico in Sardegna, lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi a essa collegati. I beneficiari dell’attività della Fondazione sono i Comuni della Rete del Romanico Sardo e i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura e incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale delle comunità.
  2. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
    1. la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche dei Comuni del Romanico in Sardegna e dei loro territori anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno e/o la permanenza, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
    2. la raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
    3. la promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine dei Comuni del Romanico in Sardegna e dei loro territori anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale;
    4. lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
    5. la sensibilizzazione degli operatori, delle pubbliche amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
    6. la promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell’ambito dei Comuni del Romanico Sardo, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
    7. il sostegno alla localizzazione nei territori dei Comuni del Romanico di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
    8. le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata.

 

Articolo 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

  1. Nell’ambito e in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge e ogni operazione connessa e/o strumentale per il raggiungimento delle stesse, tra cui partecipare a associazioni, fondazioni, consorzi o organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale legato al Patrimonio del Romanico in Sardegna e più in generale alle tematiche culturali a esse connesso.
  2. Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà tra l’altro:
    • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
    • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
    • instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale e internazionale;
    • partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima, fatti salvi i limiti di legge. La Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite dei suddetti organismi;
    • partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite delle suddette società, fatti salvi i limiti di legge;
    • stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
    • erogare premi e borse di studio;
    • svolgere attività editoriale nei settori di interesse della Fondazione;
    • svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
    • svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
    • finanziare direttamente gli interventi di cui sopra reperendo le risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione;
    • svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 6 – Membri della fondazione

  1. I membri della fondazione si dividono in

A) Soci fondatori.
B) Soci Successivi.
C) Soci Sostenitori.

 

Art. 7 – Soci Fondatori e successivi.

Sono soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche che stipulano l'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche (“Soci Successivi”) che, successivamente alla costituzione, ed avendo aderito alla Fondazione condividendone le finalità, vengono riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più uno dei Fondatori iscritti a libro Fondatori da 30 giorni. I Soci Successivi contribuiscono al Patrimonio con un contributo non inferiore a quello annualmente determinato dall'Assemblea dei Soci. Ciascun Socio Successivo versa la sua quota iniziale e si impegna a effettuare dei versamenti annuali alla Fondazione secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall' Assemblea dei Soci. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande di ingresso che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio. Perdono la qualità di Soci coloro che non ottemperano agli impegni assunti. L'Assemblea dei Soci stabilisce la procedura di ammissione dei Soci successivi e delibera la fuoriuscita di un socio.
il Consiglio di Amministrazione provvede a curare ed aggiornare il libro dei Soci.


Art. 8 – Soci sostenitori.

  1. Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilite, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.
  2. La qualifica di Socio Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita o permanga il beneficio a favore della Fondazione.
  3. L’ammissione alla Fondazione dei Soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
  4. I Soci Sostenitori possono partecipare all’Assemblea dei Soci acquisiscono la qualifica di osservatori con la possibilità di assumere un ruolo consultivo ma senza diritto di voto.

Art. 9 – Finanziatori

È altresì prevista la possibilità di avere dei soggetti Finanziatori. Tale categoria di soggetti è formata da persone fisiche e giuridiche, le quali, pur condividendo gli scopi per cui è stata costituita la Fondazione non intendono partecipare alla vita della Fondazione stessa.


Art. 10 – Doveri dei Soci.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità della Fondazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio di Amministrazione può intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, esclusione dalla Fondazione.
L’esclusione dalla Fondazione è proposta dal Consiglio di Amministrazione e votata dall’Assemblea dei Soci.

 

Art. 11 – Esclusione e Recesso

La qualifica di Fondatore e Successivo può venire meno solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge e per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere dell'anno al Consiglio di Amministrazione;
  2. per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per delibera di esclusione dell'Assemblea dei Fondatori per accertati motivi di incompatibilità̀ ovvero per aver gravemente contravvenuto alle nome e agli obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione procede entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei Soci; l'esclusione diviene operante dall'annotazione sul libro dei Soci. I componenti esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione e dovranno mantenere il loro impegno agli obblighi assunti all'atto di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. In occasione dell’Assemblea che approva il rendiconto di gestione, il Consiglio di Amministrazione presenta ai Soci il Libro Soci aggiornato.

Articolo 12 – Vigilanza 1.

  1. Spetta all’Autorità competente vigilare sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

 

Articolo 13 – Controllo Analogo

  1. Ai fini di consentire ai Soci di natura pubblica l’esercizio del controllo analogo, gli stessi potranno deliberare la costituzione di un Comitato di controllo analogo.
  2. I Soci Fondatori di natura pubblica esercitano, altresì forme di controllo, tramite l’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 19 e 21 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.
  3. I Comuni, quali Soci di natura pubblica, esercitano sulla Fondazione il controllo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di revisione.

Art. 14 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione. Il Fondo di Dotazione è costituito dal patrimonio indisponibile conferito dai Fondatori in sede di costituzione e nella misura minima prevista dalla legge. Il Fondo di Gestione è costituito dal patrimonio disponibile conferito dai Fondatori e/o da mediante ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato.
Il fondo di Gestione è costituito ed alimentato:

  • dalle quote versata annualmente (entro il 31 Maggio) dai Soci Fondatori e Successivi;
  • dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
  • dai frutti dell’investimento patrimoniale;
  • dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di Gestione;
  • dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti e/o istituzioni nazionali o internazionali;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano di eventuali perdite che pertanto non saranno imputabili ai soci in nessun caso.
Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità̀ istituzionali.

Art. 15 - Risorse per il funzionamento - Utili della gestione

Per l'adempimento ai suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • i redditi derivanti dall'impiego del patrimonio;
  • i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all' incremento del Patrimonio;
  • gli utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 16 – Criteri di gestione.

La Fondazione svolge attività di rilevanza non economica, opera secondo i criteri di trasparenza, efficacia e di efficienza nel rispetto dei vincoli di bilancio.

 

Art. 17 – Esercizio finanziario

  1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il Rendiconto della Gestione, che deve essere trasmesso all’organo di Revisione e per le osservazioni di propria competenza e all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
  3. Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall’art.2423 del Codice Civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, la quale deve illustrare le attività e il programma che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell’integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell’integrità del patrimonio della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previste da norme imperative o raccomandate dalla dottrina contabile per gli enti senza finalità di lucro. La redazione e la pubblicizzazione del bilancio saranno realizzate in conformità alla normativa vigente i ai regolamenti delle autorità di vigilanza ai sensi dell’art 9, comma 5 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153 e le sue eventuali successive modifiche e integrazioni e comunque in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione. In ogni caso le predette attività saranno svolte con lo scopo di assicurare la trasparenza della gestione e la puntuale divulgazione ai Soci e agli organi della Fondazione degli aspetti patrimoniali, economici, finanziari, dell’attività svolta e di presentazione in modo corretto e dettagliato delle forme di investimento del patrimonio per consentire a quanti interessati la verifica dell’efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell’adeguata reddittività del patrimonio. Resta comunque stabilito che, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.


Art.18 – Organi della Fondazione

L’organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

  1. Sono organi della Fondazione:
    • - Assemblea dei Soci;
    • - Consiglio di Amministrazione;
    • - Presidente della Fondazione
    • - Comitato Tecnico Scientifico;
    • - Organo di Revisione dei Conti.
  2. Ogni attività prestata dagli Organi della Fondazione, ad esclusione dell’organo di Revisione, è da intendersi eseguita a titolo gratuito. In presenza di disponibilità economiche, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare i rimborsi delle spese sostenute e opportunamente rendicontate.
  3. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore e la Segreteria Amministrativa.
  4. I requisiti personali per l’assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate degli enti locali.

Art. 19 - Assemblea dei Soci

  1. L’assemblea dei Soci è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
  2. La veste di membro dell’Assemblea dei Soci non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
  3. All'Assemblea dei Soci possono partecipare tutti i soggetti iscritti da ameno un mese a libro Soci e in regola con il versamento delle quote associative.
  4. In seno all’Assemblea, ogni Socio, potrà esprimere un solo voto personale e ricevere una sola delega da parte di altro socio.

All'Assemblea dei Soci compete:

  • l’approvazione annuale delle linee generali dell’attività della Fondazione proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  • l'ammissione di Soci Successivi;
  • l’elezione e l'eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere maggioranza pubblica;
  • l’elezione, tra essi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • le modifiche successive all'atto costitutivo e al presente statuto;
  • la nomina dell’Organo di Revisione dei Conti;
  • l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  • l'approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • lo scioglimento della Fondazione; - l'esclusione dei Soci Fondatori e Successivi;
  • altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20 – Convocazione e deliberazione dell’Assemblea dei Soci

  • L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo dal Presidente del Presidente della Fondazione.
  • L'Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno due volte all’anno.
  • L'Assemblea dei Soci è altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
  • Può essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci con diritto di voto,
  • La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, e/o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza all'indirizzo e/o posta elettronica comunicati alla Fondazione. In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti i soci e gli organi di revisione sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli atti della Fondazione.
  • L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza degli aventi diritto di voto. ln seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno n 1 (una) ora.
  • Le adunanze della Assemblea dei Soci sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario dell’Assemblea che può essere nominato anche in persona estranea agli Organi della Fondazione.
  • Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati, salvo quanto espressamente previsto dalle applicabili disposizioni di legge. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.
  • Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza della legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi in prima convocazione, e a maggioranza semplice in seconda convocazione. Per le deliberazioni concernetti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, per la nomina dei liquidatori e sui loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
  • Ogni avente diritto può fasi rappresentare da altro avente diritto con delega scritta. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:
    1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
    3. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione (Compiti, Composizione, Riunioni)

  1. La Fondazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) componenti compreso il Presidente, dei quali almeno uno in rappresentanza dell’Associazione Itinera Romanica Amici del Romanico, eletti dall’Assemblea dei Soci in numero dispari incluso il Presidente. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere a maggioranza pubblica e dovrà garantire il principio della rappresentanza di genere assicurando che la presenza di un genere non superi il 60% dei componenti il Consiglio stesso.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro anni, e cessano dalla carica a seguito dell’elezione del nuovo Consiglio, possono essere rieletti anche più volte.
  3. Le eventuali dimissioni di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione non comporta lo scioglimento di tutto il Consiglio. Il dimissionario deve essere sostituito con votazione dell'Assemblea dei Soci.
  4. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l’intero Consiglio e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
  5. Non può essere nominato compente del Consiglio di Amministrazione, pena la decadenza, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità̀ ad esercitare uffici direttivi.
  6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Delle riunioni di Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante della seduta.
  8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

    Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Soci. Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • individua e predispone annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi della Fondazione stessa e li sottopone ad approvazione dell’Assemblea dei Soci.
    • nomina i componenti del Comitato Scientifico;
    • nomina, occorrendo, un direttore, ne determina i compiti, poteri, inquadramento e compensi;
    • stabilisce i criteri per la selezione del personale e procede all’assunzione assumendo ogni decisone relativa al loro stato giuridico ed economico;
    • approva i bandi e i capitolati di gara;
    • approva la partecipazione di "invitati" alle riunioni del Comitato Scientifico;
    • cura la gestione e lo sviluppo delle attività̀ istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato Scientifico;
    • approva i programmi elaborati dal Comitato Scientifico;
    • predispone, il Progetto di Bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato della relazione annuale sulle attività̀ della Fondazione e lo trasmette all’organo di revisione contabile e all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
    • predispone il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all’Organo di Revisione contabile e all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
    • approva i regolamenti interni aventi funzione meramente regolamentare inerenti l'attività̀ istituzionale della Fondazione;
    • delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
    • delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
    • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
    • delibera l'istituzione di contabilità separate per le attività d’impresa strumentali direttamente esercitate;
    • approva progetti e proposte inerenti alle attività della Fondazione:
    • determina le quote annuali dei Soci;
    • può nominare, al di fuori dei propri componenti, il Tesoriere della Fondazione che dovrà avere specifiche competenze nella gestione delle attività amministrative/finanziarie. Il Tesoriere opererà nel rispetto degli indirizzi disposti dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive del Presidente al quale è subordinato. Può partecipare, su invito del Presidente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, senza diritto di voto;
    • può istituire anche suddividendoli per categoria di attività da svolgere e/o per aree territoriali, gruppi temporanei di lavoro i quali faranno riferimento al Presidente o persona da egli delegata.
    • riferisce periodicamente all’Assemblea dei soci sullo stato dei progetti e delle iniziative.
    • Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
    • La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l'ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 3 (tre) giorni di calendario dalla riunione e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione. Il preavviso può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza.
    • Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la metà più uno dei Consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza semplice.
    • È ammessa la possibilità di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità̀ di trattamento.
    • Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che comunicherà l’avvenuta decadenza all’Assemblea dei Soci, che provvederà alla elezione del nuovo componente.

Art. 22 - Comitato Tecnico - Scientifico

La fondazione potrà essere dotata di un Comitato Tecnico - Scientifico che avrà il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella sua attività. Il Comitato Tecnico – Scientifico sarà composto da un massimo di 10 componenti, nominati o revocati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di riconosciuta competenza tecnico scientifica. La loro nomina ha la durata di un anno con possibilità di riconferma.

 

Art. 23 – Presidente

  • II Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci, ed assume la carica di Presidente della Fondazione, dura in carica quattro anni, prosegue le sue funzioni fino alla elezione del nuovo Presidente e può essere rieletto al termine del suo mandato anche più volte.
  • Al Presidente della Fondazione spettano la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale.
  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio la nomina del Vice Presidente da scegliersi all’interno dei suoi membri.
  • In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente in caso di assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere più anziano.
  • Il Presidente, in caso d'urgenza adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva. Su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di Controllo, il Presidente può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Consiglieri mediante rilascio di idonee procure.
  • Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.24 – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare il Direttore della Fondazione.
Il Direttore, collaborando con il Consiglio di Amministrazione:

  • coordina e dirige le attività gestionali della Fondazione;
  • dirige ed amministra il personale dipendente;
  • dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci
  • svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegati dal Consiglio.

Egli partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci senza diritto di voto ma con diritto di parola, occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni e delle delibere che sottoscrive unitamente al Presidente.
Il Direttore, almeno ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.
La retribuzione del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione che determina anche eventuali rimborsi spese.


Art.25 – Organo di Revisione Legale dei Conti

  1. L’Organo di Revisione dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci.
  2. L’Organo di Revisione dei Conti resta in carica quattro anni e può essere rieletto. L’Organo di Revisione, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione. Redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.
  3. L’organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  4. All’organo di revisione spetta, oltre al rimborso spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione. I Verbali dell’Organo di Revisione sono riportati sul libro tenuto dall’organo stesso.

Art.26- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di esclusione di cui al codice civile.
  2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l’Autorità di vigilanza di cui all’art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662.
  3. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale, etc. saranno devoluti ai Fondatori Istituzionali che li hanno conferiti che dovranno garantire la pubblica fruizione. Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, torneranno in disponibilità dei soggetti conferenti.

Art. 27 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.


Santa Giusta (OR), ___ Gennaio 2021